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D.P.C.M. 12/12/2005• Antenne, parabole • Cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie • Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'att. 10 del D.Lgs 42 del 2004) • Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana • Strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero • Strutture di copertura non superiori a 10 mq. (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 42 del 2004) • Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20Mwe Impianti di condizionamento. (2) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica. La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, tosi come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel Regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. A tal fine, le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati. (3) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni dei Regolamento edilizio cui l'intervento inerisce. (4) Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i caratteri che effettivamente connotano l'area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l'opera da realizzare, al fine fornire l'esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi di rilievo paesaggistico. (5) E' consigliabile allegare pieghevoli o documentazione dei prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o utilizzare. (6) Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sulle eventuali effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata: -cromatismi dell'edificio; -rapporto vuoto/pieni; -sagoma; -volume; -aspetto architettonico; -copertura; -pubblici accessi; -impermeabilizzazione del terreno; -movimenti di terreno/sbancamenti; -realizzazione di infrastrutture accessorie; -aumento superficie coperta; -alterazione dello skyline (profilo dell'edificato o profilo dei crinali); -alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale); -interventi su elementi arborei e vegetazione (7) Qualificazione o identificazione dei elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l'impatto del bene tutelato sui caratteri del contesto paesaggistico e dell'area di intervento. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Nell'allegato al presente decreto sono definite, ai sensi dell'art.146, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in avanti "Codice"), le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica che correda, unitamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare, l'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui agli art.159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice (art.1 del decreto). I contenuti della relazione paesaggistica individuati nell'allegato costituiscono, per l'Amministrazione competente, la base essenziale su cui fondare la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi, ai sensi dell'art. 146, comma 5, del Codice (art.2). Il successivo art.3 del decreto stabilisce che i contenuti della relazione paesaggistica possono essere integrati dalle Regioni, con riferimento alla peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare. Le Regioni, previo accordo con Direzione regionale del ministero territorialmente competente, possono, altresì, introdurre, in relazione alle diverse tipologie di intervento, semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica. L'allegato al presente decreto, oltre a stabilire le finalità della relazione paesaggistica (punto n.1), i criteri (punto n.2) e i contenuti (punto n.3) per la sua redazione, definisce gli approfondimenti degli elaborati di progetto per alcune particolari tipologie di intevento od opere di grande impegno territoriale (punto n.4) e contiene una scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplifica. In particolare l'Allegato reca le seguenti previsioni: Punto n. 1 - Finalità. L'Allegato è finalizzato a definire la relazione paesaggistica che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica. La relazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti del piano paesaggistico, ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, deve deve avere specifica autonomia ed essere corredata da eleborati tecnici preordinati a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto dell'intervento. Punto n. 2- Criteri per la redazione dello stato dei luoghi. La relazione paesaggistica dovrà tenere conto dello stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere previste, nonchè delle caratteristiche progettuali dell'intervento e rappresentare, in modo chiaro ed esaustivo, lo stato dei luoghi dopo l'intervento. Per queste finalità vengono definiti, ai sensi dell'art. 146. commi 4 e 5 del Codice, gli elementi che la domanda di autorizzazione paesaggistica deve indicare. Punto n. 3 - Contenuti delle relazione paesaggistica. Viene definita la documentazione tecnica minima della relazione, che contiene ed evidenzia gli eleborati di analisi dello stato attuale, gli elaborati di progetto e gli elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica. Punto n. 4 - Documentazione relativa a particolari tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale. Per gli interventi e/o opere di carattere areale (elencati al punto 4.1) e per interventi e/o opere a carattere lineare o a rete (elencati al punto 4.2) che caratterizzano e modificano vaste parti del territorio, viene definita la documentazione richiesta per gli elaborati progettuali, che dovranno curare, in particolare, le analisi relative contesto paesaggistico (definito nella nota n.10) in cui l'opera e/o l'intervento si colloca e che modifica, e mostrare coerenza rispetto ad esso. Viene specificatamente definita la documentazione richiesta per gli elaborati di progetto che riguardano; le opere ed infrastrutture stradali e ferroviarie; le reti infrastrutturali; le opere quali tralicci e ripetitori per la comunicazione; gli interventi infrastrutturali lineari in rilevato che formino barriera artificiale su territorio aperto, agricolo, montano e su territorio periurbano; gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti; particolari opere rientranti nella cataegoria a rete (quali gli elettrodotti); gli interventi a livello del terreno o in trincea; gli impianti eolici. La scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata riguarda gli interventi minori, accessori, di arredo (elencati, a titolo meramente esemplificativo, nella nota 1), in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi. Tale procedura semplificata, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. Per queste finalità le Amministrazioni competenti devono proporre e concordare, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati. Relazione tecnico-normativa 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto. a) necessità dell'intervento normativo L'intervento di normazione secondaria è necessario in quanto previsto dall'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. b) analisi del quadro normativo La disciplina copre un ambito attualmente privo di disciplina razionale; in tema, esistono solo previsioni nei regolamenti comunali e negli strumenti di pianificazione. L'esigenza è proprio quella di dare certezza agli operatori (tecnici che predispongono le istanze di autorizzazione paesaggistica) ed alle amministrazioni (comuni che rilasciano le autorizzazioni e soprintendenze che le possono annullare) sui contenuti delle attività da svolgere e sulla documentazione rilevante. c) Analisi della compatibilità dell 'interevento con l'ordinamento comunitario L'intervento non incide con l'ordinamento comunitario; l'unico punto di contatto con una disciplina sopranazionale concerne la Convenzione europea del paesaggio, aperta alla firma nell'ottobre del 2000, i cui principi sottintendono l'esistenza di discipline tecnico-operative come quella in esame. d) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali La disciplina rientra nella tutela del patrimonio culturale, riservata alla potestà legislativa statale, riguarda l'esercizio di competenze attribuite dal Codice alle regioni ed è stata pertanto oggetto di intesa in Conferenza Stato- Regioni, come previsto dall'articolo 146, comma 3, citato. 2. Elementi di drafting o linguaggio normativo. La disciplina non abroga, nè integra una normativa preesistente. Il testo non introduce definizioni normative in senso proprio, ma utilizza terminologie il cui significato è generalmente condiviso non soltanto dagli ope- ratori del settore dell'architettura e della pianificazione del paesaggio, ma anche dai tecnici non particolarmente qualificati (geometri). 3. Ulteriori elementi. Le esigenze di disciplinare la materia sono state sollecitate anche dalla giurisprudenza, che ha ravvisato nella mancanza di parametri sul contenuto delle istanze di autorizzazione paesaggistica e sul corredo documentale uno dei principali fattori di incertezza ed arbitrarietà delle valutazioni amministrative. Analisi dell'impatto della regolamentazione a) Ambito dell'intervento, destinatari diretti e indiretti L'intervento concerne i contenuti delle istanze di autorizzazione paesaggistica richiesta per tutte le trasformazioni rilevanti del territorio sottoposto a vincoli paesaggistici. I destinatari diretti dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata, ed i funzionari delle amministrazioni preposte al rilascio della autorizzazioni che devono valutare la compatibilità paesaggistica dei progetti. La regolamentazione non coinvolge direttamente e percepibilmente sotto il profilo economico altre categorie. |
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